Codesta Confederazione richiama l’articolo 25, comma 2, del d.lgs. 31
marzo 1998,n.114, che assoggetta a comunicazione, al Comune competente per
territorio, il trasferimento della gestione dell’attività commerciale.
Richiama, altresì, l’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n.287, che prevede
che il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta
la cessione all’avente causa dell’autorizzazione, sempre che sia provato l’effettivo
trasferimento dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.
Con riferimento a dette disposizioni codesta Confederazione, richiamando la
circolare n. 3334 dell’8 aprile 1994, chiede un parere sulla validità dei contratti di
subaffitto stipulati dalle aziende interessate, nei casi in cui ciò non sia escluso da
previsioni contrattuali contrarie, ai fini del riconoscimento del diritto al subingresso.
Al riguardo,la scrivente non può che confermare quanto già precisato, al punto
11, della predetta circolare n.3334 nel quale ha sostenuto che il “subentrante (..), dal
momento che è legittimato ad esercitare l’attività anche mentre è in attesa che gli
venga rilasciata l’autorizzazione a suo nome, può cedere l’esercizio stesso in
proprietà o in gestione. Il trasferimento in gestione è da ritenersi possibile anche da
parte di chi abbia ottenuto l’esercizio in godimento, purché la possibilità di
subtrasferire l’esercizio sia stata prevista dal suo dante causa”.
Ad avviso della scrivente, infatti, anche se la precisazione suddetta era riferita
alle disposizioni contenute nell’art. 49 del decreto 31 agosto 1988, n. 375 (recante il
regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.426), l’abrogazione del
medesimo, ad opera del citato decreto n.114/1998, non comporta conseguenze sulla
possibilità del subaffitto, peraltro ammesso anche in via giurisprudenziale (cfr. per
ultimo TAR Lazio 2.10.2009, n. 9602).
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