Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano sez.I 16/6/2010 n. 1852
Rimborso delle spese legali sostenute da pubblici funzionari
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe ha ad oggetto il diniego, opposto dal Comune intimato, di rifondere al ricorrente, architetto responsabile del settore urbanistica – edilizia del Comune, le spese legali sostenute per difendersi dall’accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ambito dell’esame della variante al P.R.G. (artt. 81 cpv e 319 c.p.) in un processo penale conclusosi con la sua assoluzione.
Il diniego è motivato sulla base del conflitto d’interessi che, ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, legittima il rifiuto di accollo da parte dell’Ente delle spese legali del dipendente per fatti connessi all’espletamento del servizio, atteso che il Comune, con atto n. 9 del 16 gennaio 2007, si è costituito parte civile nel processo n. 1665/2007 R.G..
Ritenendo illegittimo tale diniego il ricorrente l’ha impugnato deducendo violazione di legge, violazione del C.C.N.L. 19 aprile 2000 ed eccesso di potere sotto diversi profili e contestando, nella sostanza, l’esistenza del conflitto di interessi, atto a giustificare il diniego per il sol fatto della costituzione di parte civile.
Il Comune intimato si è costituto in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso poiché infondato.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2010, ascoltati i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ritiene il Collegio di dover richiamare, non ravvisando ragioni per discostarsene, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in fattispecie del tutto analoga secondo cui “il pubblico funzionario non ha diritto alla rifusione, da parte della p.a. di appartenenza, delle spese legali sostenute per difendersi in sede penale dall’accusa di fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, quando, in merito all’accertamento di quei fatti, sussista conflitto di interessi tra lui e l’amministrazione, a nulla rilevando che il processo penale si sia concluso con l’assoluzione (nella specie, il conflitto è stato ravvisato nella circostanza che la p.a. si fosse costituita parte civile nel processo penale a carico del funzionario)” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 5986).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
3. In considerazione della vicenda per cui è causa può disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.